STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Ultreya Pedara ODV

 

 

P R E M E S S A

 

L’espressione “Ultreya e Suseya!”, da cui trae il nome l’Associazione Ultreya Pedara, è tratta da un antico inno a San Giacomo: significa “Sempre più avanti e sempre più in alto”. È un saluto utilizzato ancora oggi dai pellegrini che si recano “ad limina Sancti Jacobi”. È un incoraggiamento a camminare, a superare le difficoltà, un incoraggiamento a vivere con pienezza il proprio tempo, riscoprendo il proprio valore all’interno di un più grande progetto di vita che vede ciascuna donna e ciascun uomo protagonisti della propria vita.

Traendo spunto dal millenario saluto, l’Associazione “Ultreya Pedara ODV” vuole incoraggiare ciascun cittadino a varcare i confini della propria casa per andare incontro a chi soffre, a chi ha bisogno, a chi versa in situazione di difficoltà, contribuendo a rimuovere ogni forma di discriminazione e di sofferenza, ma è anche un invito a tutelare, salvaguardare e promuovere le tradizioni, la cultura, l'ambiente, l’uomo nella sua interezza.

 

Titolo I

Costituzione e natura associativa

 

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

È costituita l’Associazione Ente del Terzo Settore denominata “Ultreya Pedara - ODV”, già denominata “Ultreya e Suseya!”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Pedara.

L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Pedara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio italiano e più specificatamente nel territorio della Regione Siciliana e intende operare anche in ambito internazionale.

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 2 – Scopi e settori di intervento

L’Associazione è una organizzazione di volontariato, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e delle vigenti leggi di settore; è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente, in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

Essa opera nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

Art. 3 – Obiettivi

L’Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la conoscenza e la cultura della solidarietà e del volontariato;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei cittadini;
- elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative Socio-culturali ed educative;
- operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
- promuovere e sostenere la cultura della legalità;
- contrastare la violenza di genere;
- promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione a chi vive condizioni di disagio;
- rimuovere le varie forme di emarginazione e povertà: povertà economica, povertà istituzionale, povertà “umane”, condizioni di svantaggio, isolamento, abbandono, rifiuto sociale, rinunzia alla vita;
- promuovere l’uguaglianza ed il rispetto delle differenze, diffondendo la cultura dell’accoglienza, della gratuità e della solidarietà, rimuovendo, attraverso la testimonianza diretta, le barriere psicologiche che emarginano il “diverso”;
- promuovere attività sportive come potenziale strumento di aggregazione e di coesione sociale, come occasione per porre in contatto e dialogo diversità culturali, religiose e ideologiche;
- promuovere progetti volti a favorire la pratica ed i valori positivi dello sport nei confronti dei cittadini, favorendo l’Intercultura, l'integrazione ed il progresso morale, sociale e culturale degli individui ed in generale il rispetto dei diritti umani;
- promuovere e favorire la pratica dello sport, in particolare per gli individui diversamente abili e per le categorie svantaggiate;
- sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi inerenti le condizioni di emarginazione e di disagio sociale;
- tutelare il patrimonio artistico, culturale ed ambientale del territorio Etneo in particolare, italiano in generale;
- favorire il turismo sociale e promuovere il turismo responsabile;
- collaborare con enti terzi, con le professionalità dei propri aderenti ed eventualmente di personale esterno, per il raggiungimento dei fini statutari su tematiche relative alla gestione ed all’organizzazione di attività di solidarietà;
- svolgere e/o promuovere, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di Protezione Civile, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza;
- fornire, in caso di calamità naturali o di calamità prodotte dall’uomo, collaborazione alle istituzioni locali e nazionali in materia di Protezione Civile;
- promuovere attività formative, per gli associati e non, in campo socio – sanitario e nei classici settori dell’occupazione lavorativa, intesa come valido intervento contro il disagio sociale della disoccupazione e della sottooccupazione. L’attività formativa è estesa anche a tutte quelle misure di contrasto svolte al fine del superamento di tutte le forme di disagio sociale, di rispetto delle diversità e di integrazione.

 

Art. 4 – Attività

Per raggiungere gli obiettivi di cui al presente statuto l’Associazione potrà svolgere principalmente e non esaustivamente le seguenti attività:

- organizzazione e collaborazione a ricerche sui bisogni del territorio, coinvolgendo la popolazione ed il mondo giovanile nella conoscenza e nella risposta alle necessità individuali e del territorio;
- promozione di iniziative a favore degli anziani in un’ottica di promozione di momenti aggreganti e creativi e di coordinamento delle iniziative presenti sul territorio;
- valorizzazione dei beni confiscati dallo Stato (mobili ed immobili) attivandosi nel processo di restituzione alla società civile anche con la gestione diretta e partecipata;
- creazione di luoghi di incontro e di riferimento per gli immigrati per consentire loro di organizzarsi un dignitoso inserimento sul territorio;
- promozione di momenti di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, spirituali ed ecologici, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- promozione della conoscenza del territorio ed il formarsi di una coscienza civica ed ambientale;
- diffusione dell’educazione ambientale, del rispetto della natura e del delicato equilibrio che deve presiedere all’utilizzo delle risorse da parte dell’uomo;
- organizzazione di attività socio-culturali finalizzate alla ricerca e all’evoluzione spirituale, storica, culturale, ed antropologica;
- organizzazione e promozione di eventi sportivi nel territorio promuovendo e realizzando anche campagne di sensibilizzazione sui valori e sulla pratica dello sport;
- organizzazione di seminari, laboratori, conferenze, realizzazione di spettacoli, attività teatrali, opere multimediali, in interazione tra le arti;
- organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale;
- promozione e divulgazione di percorsi turistici e servizi di accoglienza ed assistenza a persone che si recano in luoghi di interesse religioso, culturale e ambientale;
- servizi rivolti alla comunità ed alle persone in situazione di disagio, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni ed ai disagi che si esprimono nel territorio;
- attività di pubblicizzazione e di sensibilizzazione nei confronti dell’utilizzo di fonti energetiche pulite, rinnovabili e compatibili con l’ambiente;
- utilizzo di pubblicazioni sulle tematiche affrontate dall’Associazione, anche a carattere periodico, tra le quali il notiziario dell’Associazione anche in forma web, ed utilizzo dei new media anche sotto forma di produzioni audio e video;
- sensibilizzazione degli organi competenti al senso di responsabilità civile e politica ed alla realizzazione di interventi, di strutture e di servizio socio – sanitari territoriali adeguati alle necessità, difendendo gli emarginati, i disabili, i malati e le persone in difficoltà sul terreno dei diritti civili;
- partecipazione ad interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità che si verifichino sia in ambito locale sia altrove su specifica richiesta degli organi competenti di Protezione Civile;
- organizzazione di corsi di formazione, munendosi di tutti gli strumenti ed organi operativi necessari, oltre che attingere a tutte le previdenze nazionali, regionali e comunitarie;
- promozione del Servizio Civile Universale adottandone le finalità e le metodologie operative;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

 

 

Titolo II

Rapporto associativo

 

Art. 5 – Ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

 

Art. 6 – Gli Associati

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare stabilmente e continuativamente al loro raggiungimento.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Per essere ammesso a far parte dell’associazione bisogna prima effettuare un periodo di aspirantato della durata di 12 mesi al termine del quale l’iscritto viene associato. 

Il passaggio è automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato da comunicare all’interessato entro 30 giorni dalla decisione.

Gli iscritti non ancora Associati partecipano all’Assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione.

Gli Associati sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano di compiere le attività, in modo continuativo, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto.

Costituiscono il corpo funzionale dell’Associazione, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

 

Art. 7 – Procedura di ammissione degli Associati

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse in possesso della maggiore età presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione.

Con la domanda di adesione il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione al periodo di aspirantato o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo aspirante associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli sarà iscritto nel libro degli associati al termine del periodo di aspirantato previsto.

L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

L’interessato può opporre ricorso alla decisione del Consiglio Direttivo ricorrendo all’Assemblea, riunita in seduta ordinaria che deciderà, sentito l’interessato, alla prima riunione utile.

 

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

 

Art. 9 – Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati in occasione dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione un anno dopo la delibera di decadenza adottata dal Direttivo.

L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea riunita in seduta ordinaria, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato almeno 30 (trenta) giorni prima della Assemblea ordinaria cui è proposta la deliberazione.

All’associato proposto per l’esclusione deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

 

Titolo III

Volontariato

 

Art. 10 – I volontari e l’attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per i fini di cui al presente statuto.

L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione iscrive in una sezione del registro dei volontari, ai soli fini assicurativi, anche i volontari occasionali.

L’Associazione stipula apposita polizza assicurativa per i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

 

 

 

Titolo IV

Organi sociali

 

Art. 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 12 – L’Assemblea degli Associati

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato.

Sono ammesse non più di due deleghe per associato.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia in prima sia in seconda convocazione, oltre che gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dall’associato più anziano di età presente in Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

L’Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L’esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il voto è palese ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, per cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

 

Art. 13 – Assemblea ordinaria

È compito dell’Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale programma annuale e/o pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo in caso di superamento del tetto previsto dall’art.14, c.1 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
- nominare e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, promuovendo l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

 

Art. 14 – Assemblea straordinaria

È compito dell’Assemblea straordinaria:

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

 

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da 3 (tre) membri.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 16 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto inviato anche per email, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

 

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale programma annuale e/o pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente con funzione anche di Segretario dell’Associazione, il Tesoriere.
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e proporre all’Assemblea le l’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere la quota associativa annuale determinandone l’ammontare;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; 
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Vice Presidente nella sua qualifica di Segretario si occupa della gestione dei libri sociali.

Il Tesoriere si occupa della tenuta dei libri contabili dell’Associazione.

 

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta all’Assemblea conferire espressa delega ad altro Consigliere.

 

Art. 19 – Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 16, c. 2 del presente Statuto;
perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Art. 20 – L’organo di controllo

Quando obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 117/2017, l’Associazione nomina per mezzo di delibera assembleare un Organo di Controllo,

L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 membro nominato dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’organo di controllo decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell’Assemblea.

All’Organo sono attribuiti i compiti e le funzioni previste per legge.

L’Organo di Controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/2017.

L’Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.

Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

L’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Il componente non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Art. 21 – Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

I Consiglieri e il componente dell’organo di controllo (qualora nominato), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

 

 

Titolo V

Libri sociali, bilancio di esercizio, patrimonio

 

Art. 22 – Libri sociali e registri

L’Associazione tiene le seguenti scritture:

il libro degli associati;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

 

Art. 23 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 24 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

 

Art. 25 – Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il mese di febbraio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione. 

 

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

 

 

Titolo VI

Disposizioni finali

 

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 

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Il presente Statuto è composto da sei titoli e ventisette Articoli, è stato approvato dall’Assemblea costituenda in data 21 giugno 2013, modificato dall’Assemblea straordinaria dei Soci in data 03 agosto 2013, in data 17 marzo 2014 e in data 31 ottobre 2019 al fine dell’adeguamento al Codice del Terzo Settore.