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NEWS: Pubblicato il Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – Scadenza 15 febbraio 2024 Ore 14:00

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024 (salvo proroghe).

Nella sezione Servizio Civile/Bandi e Avvisi di Servizio Civile/Bandi di selezione Volontari del sito www.politichegiovanili.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. 

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Il nostro Sistema di selezione

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I nostri Enti di accoglienza

SPID E BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Le domande dovranno essere formulate esclusivamente attraverso una procedura digitale che prevede l’accesso al sito del dipartimento con le credenziali SPID di livello 2.

 

COSA È LO SPID

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale, utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 
Grazie a nome utente e password (nel sito del Ministero sono definite CREDENZIALI) si identifica in modo univoco una persona fisica. 
NOTA BENE: si può utilizzare esclusivamente la coppia di credenziali intestata al candidato che intende presentare la domanda.

 

QUANTO È DIFFUSO LO SPID?

Il sistema SPID è funzionante dal marzo del 2016, è stato utilizzato a livello nazionale per l’erogazione del “Bonus cultura” e numerosi istituti universitari lo hanno integrato nelle proprie iscrizioni.

È quindi possibile che tu ne sia già in possesso.

 

COME OTTENERE LO SPID

Lo SPID viene fornito da provider abilitati (al momento 9). L’elenco aggiornato dei provider è disponibile all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

NOTA BENE: tutti offrono il servizio GRATIS, ma alcuni fanno PAGARE la procedura di riconoscimento.

NOTA BENE: tutti offrono il secondo livello di sicurezza (nome utente + password + la generazione di un codice temporaneo di accesso (OTP, one time password).

 

PER PARTECIPARE AL BANDO SERVE UNO SPID CON IL SECONDO LIVELLO DI SICUREZZA.

 

COSA SERVE PER OTTENERE SPID

Per ottenere lo SPID di livello 2 sono necessari:

Un indirizzo e-mail
Un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)
Una copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale (tessera sanitaria);
Un telefono cellulare.

Durante la registrazione può essere necessario fotografare e allegare i documenti.

 

COME SI RICHIEDE LO SPID

Per ottenere lo SPID è necessario effettuare una registrazione che prevede 3 passaggi. Nel dettaglio:

Inserimento dei propri dati anagrafici;
Caricamento di scansioni del documento di identità e del tesserino del codice fiscale;
Riconoscimento dell’utente.

Tutti i provider forniscono il medesimo servizio, ma cambiano le modalità e gli eventuali costi. In particolare, la fase che va valutata con attenzione e che fa la differenza sui costi e sui tempi è il riconoscimento.

 

IL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento è il passaggio in cui le credenziali SPID vengono collegate con certezza alla persona fisica che le sta richiedendo.
Il riconoscimento può avvenire in tre modi:

Di persona, recandosi in una delle sedi del provider: in genere è gratuito (o comunque con costi bassi), ma con tempi che potrebbero dipendere dal provider (giorni);
Via webcam, in genere a pagamento (con costi intorno a 15/20 euro), con tempi piuttosto rapidi (ore);
Via carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), gratuitamente e in tempo reale. ATTENZIONE: Per utilizzare questa modalità è necessario un lettore di schede.

Non tutti i provider offrono tutte le modalità; gli eventuali costi sono differenti a seconda del provider.

 

CHE PROVIDER CONSIGLIARE?

La scelta del provider dipende da vari fattori, i principali dei quali sono:

Il tempo a disposizione: se si ha tempo è possibile utilizzare il riconoscimento di persona, che è gratuito o con costi irrisori. In tal caso, la scelta cade sul provider che ha una sede vicina.
La disponibilità di un account con uno dei provider: se si è già clienti di uno dei provider (es. Poste, Aruba) è possibile che vi siano procedure agevolate e più veloci (il riconoscimento potrebbe essere già avvenuto).
La disponibilità di una carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), che di fatto rende la procedura molto rapida.

La scelta resta quindi a te, che valuterai le tue esigenze sulla base di queste informazioni.

Al link di presentazione dei provider (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) sono presenti le schede e le caratteristiche del servizio offerto da ciascuno.

E ce n'è uno anche in provincia di Catania ;-)

 

RICAPITOLANDO

Lo SPID con il secondo livello di sicurezza è necessario per effettuare la domanda.
Deve essere attivato il prima possibile.
L’attivazione avviene attraverso un provider.
A seconda del provider scelto possono esserci costi e tempistiche diverse.
La scelta del provider dipende principalmente dal passaggio relativo al riconoscimento.
La procedura di richiesta SPID si avvia dall’indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Il servizio civile: cosa è?

Il servizio civile venne introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 di cui fu relatore il senatore Giovanni Marcora, inizialmente previsto come alternativa al servizio militare di leva in Italia e riservato esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati obiettori di coscienza (così infatti erano chiamati coloro che si rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi personali, umanitari o religiosi). La scelta inizialmente era valutata da una giuria di psicologi militari, che avevano il compito di valutare le reali motivazioni del giovane al rifiuto del servizio militare, e la durata del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del servizio militare: l'articolo 5 comma 1 prevedeva che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto al periodo di servizio che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.

L'atteggiamento particolarmente severo della commissione incaricata di valutare le domande di obiezione, ha spinto alcuni ragazzi, che si erano visti negare lo status di obiettori, a ricorrere ai tribunali, alla scopo di veder riconosciuto il diritto negato. I tribunali hanno accolto le domande affermando l'arbitrarietà delle scelte della commissione e creando così di fatto limiti notevoli all'esercizio del potere di respingere le domande di obiezione. La scelta del servizio civile sostitutivo come obiettore di coscienza implicava però alcune limitazioni tra cui l'impossibilità di ottenere porto d'armi, e impediva di svolgere qualsiasi lavoro che comportasse l'utilizzo delle armi, come ad esempio il vigile urbano, la guardia giurata, oltre ovviamente ad impedire la carriera nelle forze armate italiane e nelle forze di polizia italiane, incluso il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli anni '80 e le sentenze della Corte costituzionale

Negli anni ottanta la legge venne sottoposta a diversi vagli della Corte costituzionale, che l'ha dichiarata costituzionale, in base all'argomentazione che l'obbligo di difendere la patria non deve essere espletato esclusivamente con una difesa armata, e ne ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli, ricordiamo ad esempio la sentenza n. 164 del 1985, che per la prima volta affermò la pari dignità del servizio civile a quello militare, riconoscendo anche al primo la funzione di difesa della patria, anche se perseguita con modalità diverse, e la sentenza n. 470 del 1989, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 della legge n. 772/1972 nella parte che stabiliva la durata del servizio civile sostitutivo di quello armato superiore di 8 mesi a quella del servizio militare.

L'abolizione del periodo aggiuntivo di 8 mesi del servizio civile contribuì all'aumento, nel corso degli anni, del numero di obiettori. Ciò fu il frutto di varie proteste da parte di alcuni obiettori, che rifiutarono di svolgere gli 8 mesi aggiuntivi. Costoro, richiamati in caserma dopo il rinnovo del loro rifiuto degli 8 mesi previsti, furono messi sotto processo. Il tribunale rimandò alla Corte costituzionale la questione della costituzionalità dell'art. 5 comma 1.

Le novità della legge 230/1998 e l'Ufficio nazionale per il servizio civile

Negli anni a seguire l'importanza sociale rivestita dall'obiettore di coscienza ha fatto sì che si rendesse sempre più importante una nuova disciplina dell'istituto, al fine di parificare i due servizi in termini di opportunità e di diritti. La prima regolamentazione del servizio civile si ebbe però solo con la legge 8 luglio 1998 n. 230, che oltre a dettare una nuova disciplina in tema di obiezione di coscienza, istituì l'Ufficio nazionale per il servizio civile.

La norma del '98, abrogando la precedente legge n. 772/1972, sancì esplicitamente che i cittadini che prestavano il servizio civile godessero degli stessi diritti di coloro che svolgevano il tradizionale servizio militare, che il suo espletamento desse diritto, nei pubblici concorsi, allo stesso punteggio per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, parificò la durata del servizio civile a quella del servizio militare, previde la possibilità che il servizio civile potesse essere svolto anche all'estero ed addirittura che gli obiettori potessero essere impiegati in missioni umanitarie, anche in quelle che comportavano l'impiego di forze armate. Tale norma istituì inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile con il compito di organizzare e gestire la chiamata, l'impiego, la formazione e l'addestramento degli obiettori.

La legge 64/2001 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale

Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 venne istituito il servizio civile nazionale, qualificandolo non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio. Venne inizialmente avviato in fase sperimentale e riservato esclusivamente alle donne ed agli uomini inabili alla leva di età fino ai 26 anni. Il d.lgs 5 aprile 2002, n. 77, che ne regolamentò la disciplina, innalzò anche l'età massima fino ai 28 anni, a partire dal 1º gennaio 2005.  Intanto, la sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 2004 n. 228 confermò il dovere costituzionale dei cittadini della difesa della patria può venire svolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 228 del 2004 ribadì quanto in precedenza affermato dalla sentenza del 1985; con DPCM del 18 febbraio 2004 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta" (DCNAN). La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1º gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi ad essere accessibile anche a tutti i cittadini di sesso maschile che non abbiano prestato il servizio militare. Della gestione e coordinamento a livello nazionale se ne occupa - a partire dal 2012 il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Istituzione e disciplina del Servizio civile universale

In data 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 78 il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale che - in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 - modifica il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5  aprile 2002 n.77.

Sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”

Si indicano, di seguito, i punti più rilevanti della riforma, che per quanto attiene alla natura dell’istituto ne ha rafforzato il carattere peculiare di strumento di difesa non armata della Patria, distinguendo la suddetta finalità dai settori d'intervento: assistenza; protezione civile; patrimonio storico artistico e culturale; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile esociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna e agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero che costituiscono gli ambiti delle materie in cui si attuano gli interventi del S.C.U.

Nel nuovo sistema si prevede l’attribuzione di un diverso ruolo ai soggetti che partecipano alla realizzazione del servizio civile universale. In particolare, lo Stato acquisisce un ruolo preminente mediante lo svolgimento delle attività di programmazione, che garantiscono, attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale ed internazionale, la pianificazione degli interventi in materia di servizio civile universale in Italia e all’estero, nonché l’individuazione degli standard qualitativi degli interventi stessi.

L’attività di programmazione del servizio civile universale, infatti, ha la funzione di rilevare, nell’ambito del territorio, i prevalenti fabbisogni ed individuare gli interventi idonei a soddisfarli, in coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni, nonché con gli obiettivi stabiliti dal Governo. Detta attività si realizza mediante un Piano triennale, attuato per Piani annuali, a loro volta articolati in programmi di intervento.

Un’ulteriore competenza attribuita allo Stato è quella concernente la valutazione ex post degli interventi di servizio civile universale, che garantisce una verifica dell’impatto degli stessi sui territori e sulle comunità locali ed un’efficace gestione delle risorse pubbliche, nonché l’utilizzo dei risultati per la programmazione successiva.

Le Regioni e le Province autonome partecipano alla realizzazione degli interventi di servizio civile universale nei rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto della programmazione stabilita dallo Stato. In particolare i suddetti enti territoriali curano l’attuazione dei programmi di intervento e possono svolgere alcune attività, definite sulla base di accordi, concernenti la formazione da erogare al personale degli enti di S.C.U., le ispezioni presso gli enti che operano nei rispettivi ambiti territoriali, il monitoraggio e la valutazione dei risultati perseguiti con gli interventi di S.C.U.

Il nuovo modello prevede, inoltre, una diversa modalità di partecipazione degli enti al servizio civile universale in quanto, a seguito dell’accreditamento presso un apposito Albo, i medesimi possono aderire agli interventi individuati dallo Stato e curarne la realizzazione.

Il decreto legislativo, in armonia con la legge delega, prevede la partecipazione al sistema, oltre che dei cittadini dell’Unione europea, anche degli stranieri residenti in Italia, uniformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 119 del 13 maggio 2015 e alle richieste provenienti dall’Unione europea, al fine di eliminare disparità di trattamento e favorire altresì l’integrazione dei cittadini di altri Paesi, europei ed extraeuropei, con i cittadini italiani.

La riforma pone una particolare attenzione alle problematiche dei giovani, in considerazione del fatto che essi rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi economica. Uno degli obiettivi di questo provvedimento è di coinvolgere i giovani con minori opportunità che avranno maggiori occasioni di partecipazione agli interventi di servizio civile, anche in considerazione della previsione di meccanismi di premialità a favore degli enti che realizzeranno gli interventi con l’impiego di questi giovani.

Il nuovo sistema riconosce inoltre agli operatori volontari del servizio civile universale impegnati in interventi da realizzarsi in Italia la possibilità di effettuare il servizio, per un periodo di tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea, al fine di rafforzare il senso di appartenenza all’Unione nonché di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile. In alternativa i giovani volontari, per il medesimo periodo, possono usufruire di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.

A favore dei giovani è previsto il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, al fine di consentirne l'utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di istruzione, nonché un modello flessibile di servizio civile con una durata da modulare in base alle esigenze di vita e di lavoro dei giovani (otto-dodici mesi). 

Nell’ambito del nuovo sistema sono istituite la Consulta nazionale per il servizio civile universale e la Rappresentanza degli operatori volontari, a livello nazionale e regionale, quali organismi consultivi per un costante confronto con lo Stato in ordine alle questioni concernenti l’attuazione del servizio civile universale.

Caratteristiche

Il servizio consiste nel prestare attività svolgendo incarichi di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale. Esso può essere svolto a livello nazionale o regionale in relazione all'ente pubblico che emana apposito bando. L'ente deve essere però accreditato presso un albo nazionale tenuto dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.